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lunedì 11 gennaio 2010

LO STALKING: cos’è, chi ne è vittima.


Il secondo capo della legge n. 38/2009 (da art. 7 ad art. 12) riproduce i provvedimenti contenuti nel disegno di legge a firma dei Ministri per le Pari Opportunità Carfagna e della Giustizia Alfano (AS 1348) già approvato da un ramo del Parlamento in materia di atti persecutori, nel linguaggio corrente stalking.

Per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza perpetrata soprattutto a danno delle donne viene introdotto - con l’inserimento nel codice penale dell’art. 612-bis (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale -, questo reato penale nuovo per il nostro sistema giuridico che all’estero invece trova già applicazione in diverse nazioni: Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e in Europa, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Irlanda.

Una misura penale importante a tutela di tutte quelle persone, e la cronaca ci dice che sono tante, che spesso si trovano a fare i conti con ossessive invadenze nella propria vita privata, casi che si trasformano spesso in veri e propri atti di violenza.

Nei fatti è una misura atta a sanzionare il ripetersi di quel comportamento molesto, ossessivo, persecutorio, che si manifesta con telefonate a tutte le ore, attenzioni ripetute, appostamenti, regali non graditi, biglietti e sms. Una varietà di atti apparentemente innocui ma che spesso degenerano in minacce, pedinamenti, presenza inopportuna fuori dalla palestra, al ristorante e che genera nella vittima uno stato di ansia, paura, timore per la propria incolumità e la costringe, soprattutto, ad alterare le proprie abitudini e scelte di vita.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per lo Stalking a essere oggetto di molestie sono, nell’86 per cento dei casi, donne. La durata media del comportamento molesto è superiore ad un anno e mezzo. Quanto a colui che perseguita, gli stessi dati ci dicono che, nel 55 per cento dei casi è probabile che si tratti di un ex, coniuge o innamorato, nel 25 percento di un condomino e nel 15 percento di un collega di lavoro, di scuola o di università.

Dal decreto legge sulla sicurezza alla legge n. 38 del 23/4/09.

Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, approvato sull’onda di una “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale” approda dopo due mesi alla definitiva conversione in legge (Legge n. 38 del 23 aprile 2009, pubblicata su G.U. n. 95 del 24 aprile 2009) senza l’art. 5 che prolungava il periodo massimo di permanenza degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione (Cie) e senza i commi da 3 a 6 dell’art. 6 che prevedevano il concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio (le cosiddette ronde).

Pene più severe contro i reati di violenza sessuale.

La legge n. 38 licenziata dall’Aula del Senato inasprisce le pene contro la violenza sessuale (art. 1); apporta, infatti, modifiche al codice penale in modo da poter applicare la condanna dell’ergastolo in caso di omicidio perpetrato in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, nonché da chi compie atti persecutori.

Prevede la custodia cautelare obbligatoria (art. 2) – in presenza di gravi indizi di colpevolezza - per un maggior numero di reati tra i quali, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate". È previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.

La legge, inoltre, (art. 3) rende più difficile l’accesso ai benefici penitenziari –quali l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative al carcere- per chi è condannato per alcuni delitti a sfondo sessuale.

I benefici penitenziari possono essere concessi (comma 1-quater) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno, ai detenuti per violenza sessuale semplice, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.

Viene concesso il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo anche in deroga ai limiti di reddito di norma previsti (art. 4).

Piano straordinario di controllo del territorio: i fondi per le forze dell’ordine.

La legge n. 38 (art. 6) anticipa di un mese, al 31 marzo 2009, il termine per l’adozione del D.P.R. per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all’assunzione di personale, D.P.R. che dovrà essere adottato su proposta dei Ministri della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, dell’Interno, dell’Economia e delle finanze.

Inoltre, in attesa del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’istituzione di un Fondo in cui far affluire le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, la legge (art. 6 –comma 2) ne dispone la riassegnazione immediata –nel limite di 100 milioni di euro per il 2009- al Ministero dell’interno “per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico” ed al Fondo nazionale contro la violenza sessuale -nel limite di 3 milioni euro per il 2009- “per sostenere e diffondere i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere”.

È previsto anche il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri (art. 6-bis).

Videosorveglianza.

Per la tutela della sicurezza urbana (art. 6, comma 7 e 8) i comuni vengono autorizzati ad utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici, conservando dati, informazioni ed immagini raccolti per un massimo di sette giorni, tranne in caso di “speciali esigenze di ulteriore conservazione” di cui non si specifica la natura. La videosorveglianza –anche quella svolta da un soggetto pubblico per fini istituzionali- e la relativa conservazione dei dati è stata oggetto di vari provvedimenti da parte del Garante della privacy: http://www.garanteprivacy.it

Cosa fare se si è vittime di stalking.

Naturalmente rivolgersi alle autorità per denunciare anche il più piccolo episodio è il passo più difficile ma senz’altro quello più opportuno. Il reato è perseguibile a querela della vittima (art. 7) ed il termine per la presentazione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio, invece, nel caso il fatto colpisca un minore o una persona disabile, quando il fatto comporti un altro delitto per il quale si proceda d’ufficio oppure se l’autore delle molestie è già stato ammonito dal questore.

La legge prevede, infatti, che prima della querela la vittima di stalking possa rivolgersi alle autorità di polizia e chiedere al questore di ammonire l’autore delle molestie. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il questore –se ritiene fondata la richiesta- ammonisce oralmente il molestatore e redige un processo verbale, rilasciandone copia all’ammonito ed alla vittima delle molestie. Valuta, inoltre, possibili provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Sostegno alle vittime di stalking.

La leggestabilisce (art. 11) che le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori debbano fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella sua zona di residenza e metterla in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Viene, inoltre, estesa a un anno (art. 10) l’efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

In Italia è possibile contattare centri anti-stalking che possono aiutare ad affrontare la psicologia del reato. Punti di riferimento sono: l’Osservatorio Nazionale per lo Stalking (http://www.stalking), e il Modena Group on Stalking (MGS - http://stalking.medlegmo.unimo.it/), un gruppo multidisciplinare europeo di studiosi nato nel 2003 impegnato in progetti di ricerca, prevenzione e sostegno su questo tema.

La nuova legge istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità (art. 12) un numero verde nazionale per le vittime di stalking, per assistenza psicologica e giuridica, nonché per segnalare –su richiesta della vittima- le molestie alle forze dell’ordine.

Allontanare chi molesta.

Durante il processo penale contro il molestatore, a questi può essere vietato di avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi che questa frequenta (art. 9: inserimento dell’art. 282-ter nel codice di procedura penale). L’art. 282-bis era stato introdotto dalla legge n. 154 del 2001 sulla violenza familiare per impedire a chi era oggetto di allontanamento dalla casa familiare di avvicinarsi alla persona offesa. Ora con il 282-ter il divieto di avvicinamento può essere esteso anche ai luoghi frequentati da congiunti o da persone che abbiano un legame affettivo con la vittima. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare con la vittima o suoi congiunti attraverso qualsiasi mezzo.

Quando, per motivi di lavoro o esigenze abitative, l’allontanamento sia impossibile, il giudice stabilisce le modalità ed, eventualmente, impone limiti.

L’art. 9, con l’introduzione dell’art. 282-quater prescrive inoltre l’obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza i provvedimenti di allontanamento, in modo che questa adotti eventualmente misure riguardo ad armi e munizioni.

L’incidente probatorio.

L’art. 9 della legge apporta modifiche al codice di procedura penale (art. 392, comma 1-bis) e prevede che l’incidente probatorio ora possa essere chiesto dal P.M., anche su richiesta della persona offesa; possa riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) ed anche della persona offesa maggiorenne; possa riguardare -oltre ai procedimenti per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter), anche “virtuale”; turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601); commercio di schiavi (art. 602); violenza sessuale, semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies)- anche quelli per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (612-bis).

Infine, le particolari protezioni previste per il dibattimento con un minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) sono estese anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l’esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente.

Cosa rischia chi molesta.

La legge n. 38 prevede un inasprimento delle misure cautelative con una condanna che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione per chi viene ritenuto colpevole di atto persecutorio, con una pena resa più aspra se il fatto è stato commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore.

La pena inoltre cresce, fino alla metà, se il fatto è commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, sia con armi o da una persona travisata.

È contemplata anche la massima pena, vale a dire l’ergastolo, nel caso limite in cui il persecutore arrivi ad uccidere la vittima (art. 1).