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domenica 12 dicembre 2010

LEGGI CHE TUTELANO LE DONNE




- Norme contro la violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996, n. 66. La violenza sessuale è qualificata come delitto contro la libertà personale. La legge attuale riconosce una maggior gravità alla violenza sessuale rispetto alla precedente normativa che la collocava fra i “delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume”.


- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Legge 4 aprile 2001 n. 154. Si può denunciare una violenza fino a tre mesi dal suo accadimento. E’ sufficiente presentarsi presso la Questura o presso la sede dei Carabinieri o della Polizia più vicini, con il certificato medico che attesta l’avvenuta violenza. E’ possibile allontanare da casa il coniuge o altro convivente. Se la sua condotta è giudicata pericolosa per l’integrità fisica o morale o per la libertà dell’altro coniuge o convivente o dei suoi prossimi congiunti, su ordine cautelare del Giudice possono essere applicate misure di protezione sociale.


- Assegnazione gratuita di un avvocato

Patrocinio a spese dello stato per le cause civili, D.P.R. 30 Maggio 2002 N. 115. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili quando lo stato di indigenza dell'interessata/o non consenta di far fronte alle spese legali di un eventuale giudizio; (es: ricorso per separazione consensuale o giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale, richiesta di revisione delle condizioni precedentemente stabilite, ecc.).


- Violazione degli obblighi di assistenza familiare

ART. 570 CODICE PENALE. Questa norma punisce "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge".


- Norma contro il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli

ART. 572 CODICE PENALE. Questa norma punisce "chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte". Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione, aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia.


- Legge contro la violenza sessuale

Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale; la prima significativa innovazione riguarda l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la persona, ed in particolare contro la sua libertà e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume. L'art. 609 bis del codice penale definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali",o "chi induce taluno (a fare ciò)o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".


- Violenza sessuale contro i minori

L'art. 609 quater c.p. come modificato dalla legge n. 38 del 2006 definisce la fattispecie degli "atti sessuali con minorenne" e punisce “chiunque senza uso di violenza o minaccia ecc.. compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:non ha compiuto gli anni 14;non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza”.