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lunedì 11 gennaio 2010

STALKING : COME SI DENUNCIA


Perseguitare, questa è la traduzione esatta del termine "Stalking" che oggi in Italia è punito severamente.

In che cosa consiste lo Stalking? Può manifestarsi sotto varie forme e in varie forme ma tutte hanno in comune la volontà di perseguitare una persona, ingenerando stati di ansia, di soggezione, di paura perfino per la propria incolumità fisica o quella di persone care.

Dello stalking ne sono vittime soprattutto le donne e nel 55 per cento dei casi è frutto di una precedente relazione. Ma lo stalking non è esclusiva solo di rapporti amorosi : basta pensare che , secondo una statistica diffusa, c'è un buon 25 per cento che riguarda l'ambito condominiale e un 15 per cento i luogi e gli ambienti di lavoro.

Oggi lo Stalking è punito per legge. Recita l'art. 612-bis del Codice Penale : " chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."

Soffermiamoci su alcuni significati di questo articolo. Intanto lo stalker (persecutore) può essere chiunque, ovvero sia di sesso maschile che di sesso femminile, e quel "taluno" fa intendere che anche la vittima può essere chiunque. Quindi anche gli uomini possono essere le vittime.

L'altro aspetto da considerare è quando si parla di "condotte reiterate" : qui si apre una vera e propria casistica che permette di identificare lo stalker. Le condotte ( quindi diverse ) devono essere "reiterate", ovvero essere perpetuate nel tempo.

In pratica se la vittima per 5 giorni riceve sms, messaggi di posta elettronica, telefonate, squilli, approcci per strada, visite ecc. non può essere considerato un vero e prorpio stolking. Lo diventa se questa condotta è reiterata nel tempo, anzi in un tempo ragionevole, atto a "ingenerare" uno stato d'ansia nella vittima e a fargli cambiare abitudini di vita e a riconoscere nella sua condotta il chiaro intento di ottenere questo.

Non sarebbe stalking quello di un fidanzatao lasciato che per qualche giorno tenta di riconciliarsi, oppure che anche nel tempo invia qualche sms o fa qualche telefonata : l'intento deve essere chiaro è deve essere chiaramente "persecutorio".

L'aspetto interessante di questa legge, una delle poche serie e ben fatta in Europa, può abbracciare anche altri aspetti della vita : la vicina di casa che mette in atto "azioni" e comportamenti tali da generare ansia, da disturbare il normale svolgimento della vita al punto da far cambiare abitudine al vicino è stolking.

Le condotte persecutive, più o meno celate, sui luoghi di lavoro da parte di capi e colleghi, al fine di generare stai di ansia e di disagio sui luoghi stessi è Stolking.

Anche su internet la legge trova immediata applicazione : nella chat, nei forum è facile riscontrare lo stalking. Se si pensa che in alcuni forum e in alcune chat spesso si assistono a vere forme di persecuzioni verso "taluni" al punto da far abbandonare gli stessi, si intuisce, come soprattutto su internet, sarà possibile essere tutelati.

Ovviamente la legge mira soprattutto a quei casi che poi , purtroppo, spesso degenerano in reati più grave : nel 90 per cento dei casi alcuni delitti "passionali" sono sempre preceduti da un intensa attività di stalking.
Una legge che tutela soprattutto le donne, dicevamo, ma non solo.

Le pene previste dalle legge sono piuttosto severe : si va da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni, ma sono state previste alcune aggravanti, quali quelle nei casi di persone separate o divorziate o perpetrati ai danni di minori.

Cosa fare se si è vittima di Stalking? Il reato di stalking è punibile a querela della persona vittima che ha ben sei mesi di tempo dal momento in cui si sono verificati i fatti per proporre denuncia-querela.

La persona che è vittima di una condotta di qualcuno riconducibile allo stalking deve recarsi presso un qualsiasi ufficio di Polizia di Stato e fornire gli estremi dello stalker e descrivere, possibilmente con prove concrete, la condotta dello stalker.

Sarà bene procurarsi alcuni testimoni magari mostrando loro eventuali sms, oppure email, oppure facendosi accompagnare quando si è pedinate o avvicinate, usando i telefoni vivavoce quando si ricevono telefonate ecc.

I testimoni sono di fondamentale importanza e come in ogni procedimento civile saranno quelli che faranno prevalere le vostre ragioni, quindi sceglietele tra amiche e amici fidati oppure tra persone di provata morale che non si tirino indietro.

Il Codice Penale, come detto in apertura, parla di "condotte reiterate" : il legislatore, in un certo senso, ha inteso proteggere la legge stessa da abusi sempre possibili.

Come detto non potremo certo parlare di stalking se il collega dopo un litigio ci fa "dispetti" per qualche giorno, o se il vicino di casa alza il volume della radio per qualche giorno in seguito a una lite avuta con lei in condominio, oppure non si può parlare di stalking nel caso in cui il fidanzato o l'amante tenta di riappacificarsi con noi se per qualche giorno ci subissa di sms e telefonate.

La variabile tempo e la diversificazione delle condotte è fondamentale : se per due mesi il nostro ex passeggia per la nostra stessa strada nelle stesse ore nostre non è assimilabile allo stalking, ma se ci pedina, tenta approcci, ci insulta o tiene atteggiamenti tali da metterci ansia e paura, allora è stalking.

In pratica se il nostro ex frequenta gli stessi luoghi che frequentiamo noi non è stalking, ma se li frequenta in modo che inequivocabilemnte se ne può desumere una persecuzione nei nostri confronti allora potremo far valere le nostre ragioni.

Inutile dire che in Italia i primi effetti di questa legge sono già evidenziabili : spesso lo stalker che sa di poter essere punito desiste per tempo lascindoci vivere la nostra vita in pace.