SITO UFFICIALE

SITO UFFICIALE
Dojo Eleonora Krav Maga Training

venerdì 29 gennaio 2010

mercoledì 20 gennaio 2010

martedì 19 gennaio 2010

- Lunedi 18 gennaio 2010 si è svolto lo stage del maestro Antonio VARONE

L’applicabilità delle tecniche di krav maga a diverse tipologie di aggressione nelle quali, malauguratamente, potremmo imbatterci, ha portato gli Istruttori a strutturare le lezioni in maniera poliedrica.

Nell’allenamento di lunedì 18 gennaio, ad esempio, l’insegnamento di alcune tecniche specifiche di disarmo, da parte del Maestro Antonio Varone, (come disarmare l’aggressore che punta l’arma alla testa, al torace o alla schiena), sono state precedute le nozioni di base sui maneggi di sicurezza e sulla disattivazione delle armi semiautomatiche da parte degli Istruttori di tiro della Polizia di Stato Domenico Di Pierro e Daniele Bellotto.

L’intenzione è quella di rendere l’apprendimento il più possibile completo, per questo motivo e a fronte dell’elevato numero di partecipanti (nonostante le nebbia) si sono già pensati incontri periodici di approfondimento degli argomenti trattati.

giovedì 14 gennaio 2010

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Codice di Procedura Penale

Art. 282-bis.
Allontanamento dalla casa familiare.

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

Art. 282-ter.
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.

SE NON SI VUOLE QUERELARE

Puo capitare che la vittima di stalking non voglia procedere subito con un azione giudiziaria nei confronti del persecutore, a questo proposito si può ricorrere al Decreto sotto evidenziato:

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11

Art. 8.
Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’uffi cio per il delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

NORMATIVA SULLO STALKING

CODICE PENALE

Art. 612- bis (Atti persecutori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fi no alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’uffi cio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’uffi cio.».



CONIUGE O FAMILIARI VIOLENTI

Codice Civile
Titolo IX-bis
Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 342-bis.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Art. 342-ter.
Contenuto degli ordini di protezione.

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

mercoledì 13 gennaio 2010

I maltrattamenti invisibili: violenza psicologica in famiglia


La maggior parte delle volte neanche le vittime realizzano di subire unmaltrattamento. Per questo motivo il maltrattatore cerca di fare in modo che chi le circonda cominci a dubitare delle loro impressioni, dei loro ragionamenti e persino della realtà delle loro azioni. Convincere una persona che la sua percezione della realtà, dei fatti e dei rapporti personali è sbagliata e ingannevole, è assai facile. Bisogna negare che sia mai successo quello che invece è accaduto e a cui si è presenziato; basta convincerla che, invece, ha detto o fatto qualcosa che non ha né detto né fatto; accusarla di aver dimenticato quanto realmente è accaduto, di inventare problemi per poi soccombere ai sospetti, di interpretare sempre in modo errato, di deformare le parole e le intenzioni, di non avere mai ragione, di immaginare nemici e fantasmi inesistenti. Per chi è nella posizione della vittima è difficile accorgersi della violenza subita, perché in certe situazioni si sviluppano meccanismi psicologici per non vedere la realtà, quando questa risulta troppo sgradevole. Il fatto di accettare di essere vittime di una situazione di maltrattamento psicologico, probabilmente da parte di una persona che si stima, comporta un enorme carico di ansia che non è facile metabolizzare. È difficile accettare che qualcuno che dovrebbe amarti ti usi violenza. E dal momento che la vittima non ne capisce i motivi, diventa insicura, irritabile,aggressiva e persino violenta. È come il gatto che si morde la coda, perché attribuisce la colpa dell’ansia che prova non al maltrattatore, ma alla propria sensibilità o eccessiva suscettibilità. E il maltrattatore in questione alimenta questo dubbio scrollandosi di dosso le proprie responsabilità e accusando la vittima di essere pazza, isterica, depressa o paranoica. (….)

Questi maltrattatori negano l’aggressione, condiscono le loro frasi di humor, di ironia, di commenti apparentemente innocenti che vanno dritti ai punti deboli del maltrattato. Se la vittima si lamenta, si sente dire una cosa che l’abbatte ancora di più: “Scherzavo tesoro, non devi prendertela tanto”, frasi che insinuano il sospetto che lei sia un’instabile pronta ad offendersi al minimo pretesto o una sciocca completamente priva di ironia. L’aggressore nega l’aggressione; il problema, dunque, viene scaricato tutto sulla vittima. La psichiatra definisce questa violenza come “perversa”, una vera e propria distruzione, molto insidiosa perché indiretta. La persona viene fatta a pezzi, in maniera costante e ripetuta, attraverso gesti e parole di disprezzo, umiliazione e discredito,. L’aggressore scarica sugli altri le proprie frustrazioni, evitando così ogni responsabilità e conflitto interiore. E umilia chi ha vicino. L’obiettivo, dunque, è l’occultamento della propria incompetenza e debolezza. L’aggressore non perde mai le staffe e non alza mai la voce; parla sempre con lo stesso tono piatto, manifesta una fredda ostilità che è pronto a negare quando si allude ad essa. La causa del problema non è evidente, l’aggressore si rifiuta di parlare di ciò che non funziona; questo rifiuto paralizza la vittima e le impedisce di trovare una soluzione. Tutto quello che quest’ultima può dire viene sistematicamente deformato per poterla trovare sempre in fallo: viene disprezzata e umiliata. Lui la prende in giro, ma i modo sottile, così che i possibili testimoni avvertano solo un vago sentore d’ironia. (…)

L’abuso psicologico si realizza attraverso affermazioni terse a svilire, minacce velate, critiche e derisioni indirizzate all’aspetto fisico della vittima, alle sue iniziative e alla sua personalità, accuse e via dicendo, il tutto nascosto sotto atteggiamenti affettuosi volti a disorientare la vittima perché, evidentemente, è difficile diffidare di qualcuno che ti da del grassone per tutto il tempo ma poi sostiene di non poter vivere senza di te e che quando ti prende di mira lo fa solo per scherzare e che sei tu che te la rendi sempre a male. (…) L’aggressore è solo un essere mediocre, consapevole del proprio grigiore, con un’assoluta mancanza di rigore morale e un disturbo serio dell’identità. E dunque per compensare il senso d’inferiorità, l’insoddisfazione occulta ma profonda, cerca di guadagnare potere sulla vittima.

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VIOLENZA PSICOLOGICA IN FAMIGLIA: Recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha aperto il varco alla tutela penale degli abusi psicologici quando essi, sulla base di un rapporto personale continuativo tra autore del reato e vittima, connotato da sistematiche e abituali sopraffazione psicologiche per lo più verificatesi nell’ambito delle mura domestiche, sono tali da rendere abitualmentedolorose le relazioni familiari e da determinare uno stato di avvilimento morale vuoi con atti, vuoi con parole che offendono il decoro e la dignità della persona, nonché con violenze (psicologiche appunto) capaci di produrre sensazioni dolorose pur senza lasciare traccia visibile.
Ci sono
parole, azioni,comportamenti, interazioni che nessuna legge punisce (o riesce a punire, almeno fino ad oggi), ma che possono risultare ancor più invalidanti di una ecchimosi o di uno sfregio, perché feriscono, tagliano e segnano in modo indelebile la coscienza. Si tratta di una violenza che riguarda situazioni diverse sia di tipo carenziale-omissivo che di tipo attivamente lesivo, che colpiscono il benessere emotivo e psicologico della vittima.

La provocazione continua, persistente, quasi uno stile di vita, l’offesa, ladenigrazione, il disprezzare, l’umiliare, l’ossessionare, la svalutazione, il privare della privacy, la coercizione, il ricatto, il silenzio, la privazione della libertà, ilsubissare di responsabilità, la menzogna, l’assenza di un adeguato supporto economico e il tradimento della fiducia riposta, la noncuranza, la trascuratezza fisica e affettiva, l’esclusione dalle decisioni importanti della famiglia, lamanipolazione dei sensi di colpa, sono solo alcune forme in cui si manifesta la violenza psicologica. Quando una o più di queste condotte diventano pervasive al punto da caratterizzare e stravolgere le interazioni e da far sorgere disfunzionamenti e/o mutamenti delle condizioni emotive e di vita della vittima, allora si può parlare di vero e proprio abuso psicologico. Una tipologia di violenza subdola, spesso perversamente legata ai disturbi del o dei soggetti di quel particolare contesto socio-ambientale, in grado di provocare gravissime sofferenze in chi la patisce, sofferenze molto difficilmente dimostrabili in un’ottica giudiziaria, ma non per questo meno reali, meno autentiche e meno pericolose.

Tali aggressioni, non agiscono direttamente sul piano fisico come uno schiaffo, una spinta, un calcio, ma giorno dopo giorno, creano un clima invivibile ad attuano un processo di distruzione psicologica, dove le parole e gli atteggiamenti possono ferire profondamente come pugni, possono essere usate per umiliare e pian pianodistruggere una persona.
La cosa che più colpisce è che tale fenomeno inizia non appena chiuso l’uscio di casa, laddove “si dice”, ognuno dovrebbe godere di maggiore sicurezza, cioè in famiglia. Violenze subdole consumate nell’intimo delle mura domestiche, che non lasciano segni sul corpo ma che feriscono profondamente l’anima, la personalità e la dignità rendendo la vita impossibile.

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ESPERIENZA DI VITA Tutto questo l’ho vissuto sulla mia pelle. Per mesi ho cercato un confronto con una persona che negava ci fossero problemi e a posteriori ha sostenuto invece di avermeli fatti presenti; una persona che si rifiutava di parlare a quattr’occhi con me, di spiegarmi….e poi sosteneva che ero io quella incapace di un confronto diretto. Una persona che negava sistematicamente la realtà, che negava fossero state dette parole che avevo sentito con le mie stesse orecchie e che avevano significati inequivocabili, che sosteneva sempre che io capivo male, io mi inventavole cose, io le deformavo…una persona che in mille modi sottili ed impliciti mi dava del pazzo e dell’ isterico….una persona che mi ha distrutto psicologicamente, perchè ero arrivato a un punto che non mi fidavo più del mio giudizio, che per avere conferme di quello che capivo dovevo parlarne con gli altri, perchè non bastava quello che sentivo io, quello di cui io da persona intelligente mi rendevo perfettamente conto…avevo bisogno che qualcuno mi dicesse “hai ragione” per non sentirmi esaurito! e mi ci sentivo lo stesso! una persona che mi ha tolto sicurezze persino sulla mia bellezza, una delle poche cose di cui in vita mia non avevo mai dubitato, per via dei chiletti che avevo messo su e che in mille modi mi faceva notare….sulla mia intelligenza, sui miei valori, sul mio modo di essere non troppo estroversa nè desiderosa di piacere a tutti a ogni costo. Mi sentivo brutto, stupido, incapace, insicuro….e si rifletteva in tutta la mia vita…mi diceva che ero depressiva e asociale….e io ci credevo….dio mio, io credevo a tutto!! anche perchè alla fine ero diventata davvero così, talmente stavo male!! con un’altra persona senza i miei problemi familiari e psicologici alle spalle probabilmente non ci sarebbe mai riuscito….l’avrebbe mandato al diavolo non appena se ne fosse accorta. Ora mi spiego il mio sentirmi sempre svuotato, mi spiego anche le mie reazioni violente e incontrollabili…quando gli ho graffiato il braccio, quando ho fatto quella scenata con urla allucinanti….io stavo impazzendo, stavo scoppiando, mi sentivo impotente e disperato, avevo perso ogni certezza, ogni stima per me stesso…avevo solo paura, paura e paura….Io ero e sono troppo fragile, con un passato difficile e tanta sofferenza dentro…ma ho capito moltissime cose e sono grata alla vita per questo. Sbagliare serve, serve di brutto!! per crescere, per andare avanti, servono mille volte di più gli errori e le sofferenze che non la perfezione e la serenità. Ora so che devo lavorare su me stesso, capire e accettare quanto valgo come persona…non sarà facile, sono appena all’inizio, ma ce la sto mettendo tutta…! (anonimo)

martedì 12 gennaio 2010

- Si è svolta nella serata dell'11 gennaio 2010 lo stage del Maesrto Fausto BONASSI



Nella serata di martedì 11 gennaio 2010 si è svolto, presso la palestra Dojo Eleonora, lo stage del Maestro Fausto Bonassi, il quale ha rappresentato in tutta la sua 25 ennale esperienza di praticante e insegnante di arti marziali, i comportamenti da attuare in caso di aggressione.

Molto interessanti ed istruttivi i vari punti toccati dal maestro: una attenzione particolare è stata dedicata all’approccio psicologico e comportamentale in relazione allo specifico aggressore che ci si potrebbe trovare di fronte.

Inoltre si sono svolte tecniche particolari per liberarsi da strangolamenti o varie prese, aggressioni che potrebbero facilmente capitare per strada.

lunedì 11 gennaio 2010

STALKING : COME SI DENUNCIA


Perseguitare, questa è la traduzione esatta del termine "Stalking" che oggi in Italia è punito severamente.

In che cosa consiste lo Stalking? Può manifestarsi sotto varie forme e in varie forme ma tutte hanno in comune la volontà di perseguitare una persona, ingenerando stati di ansia, di soggezione, di paura perfino per la propria incolumità fisica o quella di persone care.

Dello stalking ne sono vittime soprattutto le donne e nel 55 per cento dei casi è frutto di una precedente relazione. Ma lo stalking non è esclusiva solo di rapporti amorosi : basta pensare che , secondo una statistica diffusa, c'è un buon 25 per cento che riguarda l'ambito condominiale e un 15 per cento i luogi e gli ambienti di lavoro.

Oggi lo Stalking è punito per legge. Recita l'art. 612-bis del Codice Penale : " chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."

Soffermiamoci su alcuni significati di questo articolo. Intanto lo stalker (persecutore) può essere chiunque, ovvero sia di sesso maschile che di sesso femminile, e quel "taluno" fa intendere che anche la vittima può essere chiunque. Quindi anche gli uomini possono essere le vittime.

L'altro aspetto da considerare è quando si parla di "condotte reiterate" : qui si apre una vera e propria casistica che permette di identificare lo stalker. Le condotte ( quindi diverse ) devono essere "reiterate", ovvero essere perpetuate nel tempo.

In pratica se la vittima per 5 giorni riceve sms, messaggi di posta elettronica, telefonate, squilli, approcci per strada, visite ecc. non può essere considerato un vero e prorpio stolking. Lo diventa se questa condotta è reiterata nel tempo, anzi in un tempo ragionevole, atto a "ingenerare" uno stato d'ansia nella vittima e a fargli cambiare abitudini di vita e a riconoscere nella sua condotta il chiaro intento di ottenere questo.

Non sarebbe stalking quello di un fidanzatao lasciato che per qualche giorno tenta di riconciliarsi, oppure che anche nel tempo invia qualche sms o fa qualche telefonata : l'intento deve essere chiaro è deve essere chiaramente "persecutorio".

L'aspetto interessante di questa legge, una delle poche serie e ben fatta in Europa, può abbracciare anche altri aspetti della vita : la vicina di casa che mette in atto "azioni" e comportamenti tali da generare ansia, da disturbare il normale svolgimento della vita al punto da far cambiare abitudine al vicino è stolking.

Le condotte persecutive, più o meno celate, sui luoghi di lavoro da parte di capi e colleghi, al fine di generare stai di ansia e di disagio sui luoghi stessi è Stolking.

Anche su internet la legge trova immediata applicazione : nella chat, nei forum è facile riscontrare lo stalking. Se si pensa che in alcuni forum e in alcune chat spesso si assistono a vere forme di persecuzioni verso "taluni" al punto da far abbandonare gli stessi, si intuisce, come soprattutto su internet, sarà possibile essere tutelati.

Ovviamente la legge mira soprattutto a quei casi che poi , purtroppo, spesso degenerano in reati più grave : nel 90 per cento dei casi alcuni delitti "passionali" sono sempre preceduti da un intensa attività di stalking.
Una legge che tutela soprattutto le donne, dicevamo, ma non solo.

Le pene previste dalle legge sono piuttosto severe : si va da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni, ma sono state previste alcune aggravanti, quali quelle nei casi di persone separate o divorziate o perpetrati ai danni di minori.

Cosa fare se si è vittima di Stalking? Il reato di stalking è punibile a querela della persona vittima che ha ben sei mesi di tempo dal momento in cui si sono verificati i fatti per proporre denuncia-querela.

La persona che è vittima di una condotta di qualcuno riconducibile allo stalking deve recarsi presso un qualsiasi ufficio di Polizia di Stato e fornire gli estremi dello stalker e descrivere, possibilmente con prove concrete, la condotta dello stalker.

Sarà bene procurarsi alcuni testimoni magari mostrando loro eventuali sms, oppure email, oppure facendosi accompagnare quando si è pedinate o avvicinate, usando i telefoni vivavoce quando si ricevono telefonate ecc.

I testimoni sono di fondamentale importanza e come in ogni procedimento civile saranno quelli che faranno prevalere le vostre ragioni, quindi sceglietele tra amiche e amici fidati oppure tra persone di provata morale che non si tirino indietro.

Il Codice Penale, come detto in apertura, parla di "condotte reiterate" : il legislatore, in un certo senso, ha inteso proteggere la legge stessa da abusi sempre possibili.

Come detto non potremo certo parlare di stalking se il collega dopo un litigio ci fa "dispetti" per qualche giorno, o se il vicino di casa alza il volume della radio per qualche giorno in seguito a una lite avuta con lei in condominio, oppure non si può parlare di stalking nel caso in cui il fidanzato o l'amante tenta di riappacificarsi con noi se per qualche giorno ci subissa di sms e telefonate.

La variabile tempo e la diversificazione delle condotte è fondamentale : se per due mesi il nostro ex passeggia per la nostra stessa strada nelle stesse ore nostre non è assimilabile allo stalking, ma se ci pedina, tenta approcci, ci insulta o tiene atteggiamenti tali da metterci ansia e paura, allora è stalking.

In pratica se il nostro ex frequenta gli stessi luoghi che frequentiamo noi non è stalking, ma se li frequenta in modo che inequivocabilemnte se ne può desumere una persecuzione nei nostri confronti allora potremo far valere le nostre ragioni.

Inutile dire che in Italia i primi effetti di questa legge sono già evidenziabili : spesso lo stalker che sa di poter essere punito desiste per tempo lascindoci vivere la nostra vita in pace.

LO STALKING: cos’è, chi ne è vittima.


Il secondo capo della legge n. 38/2009 (da art. 7 ad art. 12) riproduce i provvedimenti contenuti nel disegno di legge a firma dei Ministri per le Pari Opportunità Carfagna e della Giustizia Alfano (AS 1348) già approvato da un ramo del Parlamento in materia di atti persecutori, nel linguaggio corrente stalking.

Per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza perpetrata soprattutto a danno delle donne viene introdotto - con l’inserimento nel codice penale dell’art. 612-bis (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale -, questo reato penale nuovo per il nostro sistema giuridico che all’estero invece trova già applicazione in diverse nazioni: Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e in Europa, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Irlanda.

Una misura penale importante a tutela di tutte quelle persone, e la cronaca ci dice che sono tante, che spesso si trovano a fare i conti con ossessive invadenze nella propria vita privata, casi che si trasformano spesso in veri e propri atti di violenza.

Nei fatti è una misura atta a sanzionare il ripetersi di quel comportamento molesto, ossessivo, persecutorio, che si manifesta con telefonate a tutte le ore, attenzioni ripetute, appostamenti, regali non graditi, biglietti e sms. Una varietà di atti apparentemente innocui ma che spesso degenerano in minacce, pedinamenti, presenza inopportuna fuori dalla palestra, al ristorante e che genera nella vittima uno stato di ansia, paura, timore per la propria incolumità e la costringe, soprattutto, ad alterare le proprie abitudini e scelte di vita.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per lo Stalking a essere oggetto di molestie sono, nell’86 per cento dei casi, donne. La durata media del comportamento molesto è superiore ad un anno e mezzo. Quanto a colui che perseguita, gli stessi dati ci dicono che, nel 55 per cento dei casi è probabile che si tratti di un ex, coniuge o innamorato, nel 25 percento di un condomino e nel 15 percento di un collega di lavoro, di scuola o di università.

Dal decreto legge sulla sicurezza alla legge n. 38 del 23/4/09.

Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, approvato sull’onda di una “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale” approda dopo due mesi alla definitiva conversione in legge (Legge n. 38 del 23 aprile 2009, pubblicata su G.U. n. 95 del 24 aprile 2009) senza l’art. 5 che prolungava il periodo massimo di permanenza degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione (Cie) e senza i commi da 3 a 6 dell’art. 6 che prevedevano il concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio (le cosiddette ronde).

Pene più severe contro i reati di violenza sessuale.

La legge n. 38 licenziata dall’Aula del Senato inasprisce le pene contro la violenza sessuale (art. 1); apporta, infatti, modifiche al codice penale in modo da poter applicare la condanna dell’ergastolo in caso di omicidio perpetrato in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, nonché da chi compie atti persecutori.

Prevede la custodia cautelare obbligatoria (art. 2) – in presenza di gravi indizi di colpevolezza - per un maggior numero di reati tra i quali, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate". È previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.

La legge, inoltre, (art. 3) rende più difficile l’accesso ai benefici penitenziari –quali l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative al carcere- per chi è condannato per alcuni delitti a sfondo sessuale.

I benefici penitenziari possono essere concessi (comma 1-quater) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno, ai detenuti per violenza sessuale semplice, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.

Viene concesso il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo anche in deroga ai limiti di reddito di norma previsti (art. 4).

Piano straordinario di controllo del territorio: i fondi per le forze dell’ordine.

La legge n. 38 (art. 6) anticipa di un mese, al 31 marzo 2009, il termine per l’adozione del D.P.R. per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all’assunzione di personale, D.P.R. che dovrà essere adottato su proposta dei Ministri della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, dell’Interno, dell’Economia e delle finanze.

Inoltre, in attesa del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’istituzione di un Fondo in cui far affluire le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, la legge (art. 6 –comma 2) ne dispone la riassegnazione immediata –nel limite di 100 milioni di euro per il 2009- al Ministero dell’interno “per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico” ed al Fondo nazionale contro la violenza sessuale -nel limite di 3 milioni euro per il 2009- “per sostenere e diffondere i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere”.

È previsto anche il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri (art. 6-bis).

Videosorveglianza.

Per la tutela della sicurezza urbana (art. 6, comma 7 e 8) i comuni vengono autorizzati ad utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici, conservando dati, informazioni ed immagini raccolti per un massimo di sette giorni, tranne in caso di “speciali esigenze di ulteriore conservazione” di cui non si specifica la natura. La videosorveglianza –anche quella svolta da un soggetto pubblico per fini istituzionali- e la relativa conservazione dei dati è stata oggetto di vari provvedimenti da parte del Garante della privacy: http://www.garanteprivacy.it

Cosa fare se si è vittime di stalking.

Naturalmente rivolgersi alle autorità per denunciare anche il più piccolo episodio è il passo più difficile ma senz’altro quello più opportuno. Il reato è perseguibile a querela della vittima (art. 7) ed il termine per la presentazione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio, invece, nel caso il fatto colpisca un minore o una persona disabile, quando il fatto comporti un altro delitto per il quale si proceda d’ufficio oppure se l’autore delle molestie è già stato ammonito dal questore.

La legge prevede, infatti, che prima della querela la vittima di stalking possa rivolgersi alle autorità di polizia e chiedere al questore di ammonire l’autore delle molestie. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il questore –se ritiene fondata la richiesta- ammonisce oralmente il molestatore e redige un processo verbale, rilasciandone copia all’ammonito ed alla vittima delle molestie. Valuta, inoltre, possibili provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Sostegno alle vittime di stalking.

La leggestabilisce (art. 11) che le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori debbano fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella sua zona di residenza e metterla in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Viene, inoltre, estesa a un anno (art. 10) l’efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

In Italia è possibile contattare centri anti-stalking che possono aiutare ad affrontare la psicologia del reato. Punti di riferimento sono: l’Osservatorio Nazionale per lo Stalking (http://www.stalking), e il Modena Group on Stalking (MGS - http://stalking.medlegmo.unimo.it/), un gruppo multidisciplinare europeo di studiosi nato nel 2003 impegnato in progetti di ricerca, prevenzione e sostegno su questo tema.

La nuova legge istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità (art. 12) un numero verde nazionale per le vittime di stalking, per assistenza psicologica e giuridica, nonché per segnalare –su richiesta della vittima- le molestie alle forze dell’ordine.

Allontanare chi molesta.

Durante il processo penale contro il molestatore, a questi può essere vietato di avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi che questa frequenta (art. 9: inserimento dell’art. 282-ter nel codice di procedura penale). L’art. 282-bis era stato introdotto dalla legge n. 154 del 2001 sulla violenza familiare per impedire a chi era oggetto di allontanamento dalla casa familiare di avvicinarsi alla persona offesa. Ora con il 282-ter il divieto di avvicinamento può essere esteso anche ai luoghi frequentati da congiunti o da persone che abbiano un legame affettivo con la vittima. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare con la vittima o suoi congiunti attraverso qualsiasi mezzo.

Quando, per motivi di lavoro o esigenze abitative, l’allontanamento sia impossibile, il giudice stabilisce le modalità ed, eventualmente, impone limiti.

L’art. 9, con l’introduzione dell’art. 282-quater prescrive inoltre l’obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza i provvedimenti di allontanamento, in modo che questa adotti eventualmente misure riguardo ad armi e munizioni.

L’incidente probatorio.

L’art. 9 della legge apporta modifiche al codice di procedura penale (art. 392, comma 1-bis) e prevede che l’incidente probatorio ora possa essere chiesto dal P.M., anche su richiesta della persona offesa; possa riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) ed anche della persona offesa maggiorenne; possa riguardare -oltre ai procedimenti per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter), anche “virtuale”; turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601); commercio di schiavi (art. 602); violenza sessuale, semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies)- anche quelli per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (612-bis).

Infine, le particolari protezioni previste per il dibattimento con un minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) sono estese anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l’esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente.

Cosa rischia chi molesta.

La legge n. 38 prevede un inasprimento delle misure cautelative con una condanna che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione per chi viene ritenuto colpevole di atto persecutorio, con una pena resa più aspra se il fatto è stato commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore.

La pena inoltre cresce, fino alla metà, se il fatto è commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, sia con armi o da una persona travisata.

È contemplata anche la massima pena, vale a dire l’ergastolo, nel caso limite in cui il persecutore arrivi ad uccidere la vittima (art. 1).

DECRETO SULLA SICUREZZA “VIOLENZE SESSUALI, PEDOFILIA, STALKING……. GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME.

Ddl Senato 1505 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n.11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Definitivamente approvato dall’Aula del Senato il 22 aprile il disegno di legge di conversione del decreto che, tra l’altro, ha rafforzato le misure contro la violenza sessuale, e introdotto il reato di stalking. Dal provvedimento, sono state eliminate, dopo un accordo nella maggioranza raggiunto alla Camera, le norme che consentivano l’istituzione delle ronde e l’allungamento dei tempi, fino a sei mesi, del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione.

Le norme stabiliscono dunque l’inasprimento delle disposizioni contro la violenza sessuale, modificando il codice penale in modo da rendere applicabile la pena dell’ergastolo nel caso in cui dalla commissione dei reati derivi la morte della vittima. E’ poi introdotta come ulteriore nuova aggravante il fatto commesso dall’autore del delitto di atti persecutori.

Diventa poi obbligatorio il carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo. Prevista, poi, l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale, con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo, consentendo, conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo.

Per questi reati è vietata l’applicazione di benefìci quali permessi premio, l’assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione ai condannati per i delitti citati a meno che i soggetti in questione non collaborino con la giustizia, ed è esteso il gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni.

Viene poi introdotto il nuovo reato di «atti persecutori», che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l’omicidio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall’ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d’ufficio).

Il provvedimento prevede anche l’introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell’accertamento giudiziale della responsabilità penale, riconoscendo la possibilità che la vittima, prima dell’inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire l’autore della condotta.

Ampliata anche la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, ed è istituisce un numero verde che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica.

(22 aprile 2009)

domenica 10 gennaio 2010

21 - 21 febbraio 2010. Stage Interregionale di krav maga e difesa personale FESIK&DA


FESIK

FEDERAZIONE EDUCATIVA SPORTIVA ITALIANA KARATE


Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003


Settore Difesa Personale


Circolare n° 01 del 16/12/09

Oggetto: Stage Interregionale di krav maga e difesa personale FESIK&DA

Cari amici, come già anticipatovi sul nostro portale www.fesikselfdefense.org la presente per invitarvi allo

stage interregionale di krav maga e difesa personale che si terrà il 20-21 Febbraio 2010 a Brescia, quartiere

Fiumicello, via Luciano Manara 23.

Palestra del centro parrocchiale: per quanti provenienti dalla autostrada A4 si consiglia l’uscita Brescia Ovest ,

seguire direzione per la Valtrompia, uscita via Milano(via Manara è una traversa di via Milano).


Programma:


Sabato 20 Febbraio:


ore 14.30- 15.15 controllo iscrizioni e annotazioni ore Passaporto sportivo

· Dalle ore 15.15- 15.30 saluto del presidente Dr. Osvaldo Angelini

· Dalle 16.45 alle 17.30 – impostazione corso antiaggressione femminile “progetto donna sicura fesik”.

· Dalle 17.30 alle 19.30 tecniche fondamentali di krav maga Hagana Atzmit (difesa personale civile)

difesa da armi bianche e corpi contundenti.


Domenica 21 Febbraio:


dalle 9.00 alle 10.30 (teoria in aula)- Psicologia - Dott.ssa Chiara Gnesi Psicologa : “il

ruolo dell’istruttore nella conduzione dell’allenamento di gruppo”.

· Dalle 10.30 alle 11.30 Protezione VIP, controllo urbano e scorta

· Dalle 11.30 alle 12.30 Maneggio e uso dello Stick o Baton versione Municipal Police.

· Costo stage aperto a tutti, anche non praticanti, (solo dalle 17.30 alle 19.30) euro 25

· Costo stage un solo giorno euro 50 = 4 ore di crediti formativi per esami tecnici nazionali

· Costo stage due giorni euro 80 = 8 ore di crediti formativi per esami tecnici nazionali


Docenti:


· Ciro Varone, Direttore tecnico nazionale

· Ramponi Daniele, regional teacher

· Varone Antonio, regional teacher

· Sajetti Alessandro, regional teacher

· Angelo Evangelisti, responasbile Police e Security Force

· Marco Ceccarini, Police e Security Force

· Chiara Gnisi, Psicologa

· Osvaldo Angelini, Presidente settore difesa personale


Sede Legale : Viale Stelvio, 70 – 20159 MILANO

Segreteria : via Oscar Romero, 84 – 25018 Montichiari (BS)

e-mail : info@fesikselfdefense.org

Tel- fax. 030-9651635-mobile 348.5807661

Web : www.fesik.org

www.fesikselfdefense.org