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lunedì 11 gennaio 2010

DECRETO SULLA SICUREZZA “VIOLENZE SESSUALI, PEDOFILIA, STALKING……. GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME.

Ddl Senato 1505 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n.11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Definitivamente approvato dall’Aula del Senato il 22 aprile il disegno di legge di conversione del decreto che, tra l’altro, ha rafforzato le misure contro la violenza sessuale, e introdotto il reato di stalking. Dal provvedimento, sono state eliminate, dopo un accordo nella maggioranza raggiunto alla Camera, le norme che consentivano l’istituzione delle ronde e l’allungamento dei tempi, fino a sei mesi, del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione.

Le norme stabiliscono dunque l’inasprimento delle disposizioni contro la violenza sessuale, modificando il codice penale in modo da rendere applicabile la pena dell’ergastolo nel caso in cui dalla commissione dei reati derivi la morte della vittima. E’ poi introdotta come ulteriore nuova aggravante il fatto commesso dall’autore del delitto di atti persecutori.

Diventa poi obbligatorio il carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo. Prevista, poi, l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale, con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo, consentendo, conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo.

Per questi reati è vietata l’applicazione di benefìci quali permessi premio, l’assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione ai condannati per i delitti citati a meno che i soggetti in questione non collaborino con la giustizia, ed è esteso il gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni.

Viene poi introdotto il nuovo reato di «atti persecutori», che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l’omicidio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall’ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d’ufficio).

Il provvedimento prevede anche l’introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell’accertamento giudiziale della responsabilità penale, riconoscendo la possibilità che la vittima, prima dell’inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire l’autore della condotta.

Ampliata anche la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, ed è istituisce un numero verde che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica.

(22 aprile 2009)